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Agenzia di Viaggio e Tour Operator

Prenotazioni

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Condizioni Generali di contratto

Art.1 Premessa – nozione di pacchetto turistico – Norme applicabili
www.chirioviaggi.it offre il servizio di Agenzia di Viaggi tramite la propria agenzia di viaggi e turismo CHIRIO VIAGGI, titolare di licenza di tipo A+B – Aut. Reg. 056/DIR/2003/00052 – Regione Puglia.Ai sensi dell’art. 2 n.1 Decreto Legislativo n.111 del 17.03.95 di attuazione della Direttiva 90/314CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfettario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
trasporto;
alloggio;
servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (guide, accompagnatori, ecc.) che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n.111 del 17 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle Convenzioni Internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n.1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19 maggio 1932, n.41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con legge 2 marzo 1963, n.806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

Art.2 Contenuto del Contratto – Descrizione del pacchetto turistico.
Il contratto di viaggio è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle Condizioni Speciali di cui all’offerta, nonché dal Catalogo espressamente indicato nelle Condizioni Speciali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nel Catalogo ivi richiamato.
La richiesta di prenotazione (proposta contrattuale) dovrà essere redatta su apposito modulo elettronico, compilato in ogni sua parte ed accettato dal cliente. La conclusione del contratto di viaggio si intende perfezionata, solo nel momento in cui CHIRIO VIAGGI invierà espressa accettazione scritta della richiesta di prenotazione al richiedente; in nessun caso il pagamento di eventuali somme in favore di CHIRIO VIAGGI, effettuato dal richiedente prima di avere ricevuto la suddetta accettazione, potrà comportare la conclusione del contratto.
CHIRIO VIAGGI, rilascerà al cliente ai sensi dell’art.6 del Decr. Legisl. 111/95, copia del contratto solo se già in possesso della conferma di cui al precedente paragrafo. Si dà atto che l’agenzia di viaggio CHIRIO VIAGGI ha, nei confronti dell’organizzatore, la veste giuridica di intermediario ai sensi dell’art.1.3 CCV, nonché di venditore ex. Art. 4 Decr. Legisl. 111/95, acquisendo diritti e assumendo obblighi esclusivamente come mandatario del suo cliente mandante. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione on line, saranno fornite dall’organizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal Decr. Legisl. 111/95 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.
Il luogo di consegna dei documenti di viaggio è stabilito presso la sede di CHIRIO VIAGGI in Lecce Michelangelo Schipa, 17; su espressa richiesta del Viaggiatore, gli stessi potranno essere recapitati presso altro indirizzo, a mezzo Corriere che agirà quale preposto del Viaggiatore.

Art.3 Prezzo – revisione – acconti.
Il prezzo è determinato nelle Condizioni Speciali. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato. La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alle variazioni dei citati elementi ed al Viaggiatore verrà fornita l’esatta indicazione della variazione dell’elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. Al momento della prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto nel termine previsto dal catalogo richiamato nelle condizioni speciali (generalmente 30 giorni prima della partenza). Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.

Art.4 Fondo di Garanzia
Ai sensi dell’art.21 d.lgt 111 del 17 marzo 1995 viene istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui potranno usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell’Organizzatore, per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all’estero. Le modalità di funzionamento di tale Fondo di Garanzia vengono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.

Art.5 Accordi specifici
Il Viaggiatore può far presenti, all’atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell’ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle Condizioni Speciali eventuali modifiche al pacchetto turistico, così come descritto nel Catalogo, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche siano esse richieste dal Viaggiatore, ovvero dall’organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.

Art.6 Cessione del Contratto
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questi soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all’organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in caso di urgenza, telegramma, telex, o fax che dovrà pervenire entro e non oltre 4 giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, sesso, data di nascita, cittadinanza.) Per la cessione verranno addebitate le spese previste nel Catalogo indicato nelle condizioni speciali. A seguito della cessione il cedente ed il cessionario sono solidalmente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.

Art.7 Recesso – Annullamento
7.1 Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità nelle seguenti ipotesi:
- Aumenti del prezzo del pacchetto indicato nelle Condizioni Speciali, in misura eccedente il 10%;
- Modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall’Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore.
A tale fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica.
Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l’organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest’ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente, o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo, ovvero di un pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo:
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell’intenzione di recedere o di non accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo ovvero dell’annullamento.
Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all’Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, allorché l’annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle Condizioni Speciali, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno venti giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l’annullamento dipenda da cause di forza maggiore.
7.2 - Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto 7.1 si applicheranno le seguenti penalità, a seconda del momento in cui perviene la notizia del recesso:
10% sino a 30 giorni prima della partenza;
25% sino a 21 giorni prima della partenza;
50% sino a 11 giorni prima della partenza;
75% sino a 4 giorni prima della partenza;
100% dopo tale data.
Nessun rimborso sarà corrisposto al Viaggiatore che non potesse effettuare il viaggio per mancanza o inesattezza dei documenti personali validi per l’espatrio, come indicato nelle Condizioni Speciali.

Art.8 Modifiche dopo la partenza
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l’Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del Viaggiatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore: se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’Organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

Art.9 Responsabilità dell’organizzatore
La responsabilità dell’Organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente articolo 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell’Organizzatore, a qualunque titolo insorgente, nei confronti del Viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L’agente di viaggio (Venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E’ esclusa in ogni caso la responsabilità dell’Organizzatore e del venditore qualora l’inadempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L’Organizzatore, inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal Viaggiatore nel corso dell’esecuzione del viaggio.

Art.10 Reclamo
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata con avviso di ricevimento, all’Organizzatore ed al Venditore, entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.

Art.11 Obblighi dei Partecipanti
Durante l’effettuazione del viaggio i partecipanti dovranno essere muniti di documenti d’identità validi per l’espatrio per tutti i paesi toccati dall’itinerario nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. I Viaggiatori dovranno altresì attenersi all’osservanza di normale prudenza e diligenza fornite dall’ Organizzatore e dai suoi preposti nonché ai regolamenti ed alle disposizioni amministrative relative al pacchetto turistico. I Viaggiatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore dovesse subire a causa delle loro inadempienze in corso del viaggio. Il Cliente è tenuto a fornire tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili dei danni ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. il Cliente potrà richiedere potrà richiedere all’atto della prenotazione servizi particolari o aggiuntivi o alternativi, che saranno oggetto di accordi specifici, purché ne risulti possibile l’attuazione.

Art.12 Obbligo di Assistenza
L’organizzatore è tenuto a prestare misure di assistenza al Cliente imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’organizzatore non è responsabile nei confronti del cliente per l’inadempimento dal parte del venditore degli obblighi a carico di quest’ultimo.

Art.13 Foro Competente
Per qualsiasi controversia inerente l’organizzazione è competente il Foro di Lecce. <!–[if !supportLineBreakNewLine]–>

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Salvo accordi specifici intercorsi con gli interessati, CHIRIO VIAGGI, quando prevista, effettua la consegna dei prodotti e /o servizi acquistati sul sito o dei documenti ad essi relativi solamente sul territorio italiano e secondo le modalità specificate sul sito in relazione ad ogni singolo prodotto. Le spese relative a consegne internazionali potrebbero essere soggette a costi addizionali. CHIRIO VIAGGI non è responsabile per tali eventuali tasse e/o spese doganali aggiuntive, che in caso dovessero sopravvenire saranno a carico dell’acquirente.
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Informativa Generale sulla Privacy

Informativa art. 13 D.Lgs. 196/2003

Si informano i lettori della presente che il decreto legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le leggi indicate, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la riservatezza e i diritti del sottoscrittore. Le seguenti informazioni vengono fornite ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003.

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b) sarà effettuato con le seguenti modalità: informatizzato/manuale;

c) salvo quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione dei servizi, i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendole espressamente il consenso

Informiamo ancora che la comunicazione dei dati è indispensabile ma non obbligatoria e l’eventuale rifiuto non ha alcuna conseguenza ma potrebbe comportare la mancata erogazione dei servizi.

Il titolare del trattamento è Pirfrancesco Chirizzi, Direttore Tecnico della Chirio Viaggi  con sede legale Via Michelangelo Schipa, 17 – Lecce, al quale può rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, che riportiamo di seguito per esteso:

Art. 7

Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:

a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
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c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

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